sabato 9 maggio 2015

Costituzione e religione

E' interessante confrontare l'art. 7 della Costituzione italiana e l'art. 20 di quella giapponese.

La Costituzione della Repubblica Italiana - in vigore dal 1 gennaio 1948
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1] 
NOTE
[1] (Nota all'art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

vs

Costituzione del Giappone - in vigore dal 3 maggio 1947
Art. 20
La libertà di religione è garantita a tutti.
Nessuna organizzazione religiosa riceverà privilegi dalla Stato, e non avrà nessuna autorità politica.
Nessuna persona sarà costretta a prendere parte a qualsiasi atto, celebrazione, rito e pratica religiosa.
Lo Stato e i suoi organi dovranno astenersi da qualsiasi forma di educazione religiosa o da altre attività religiosa.

Alle volte è difficile commentare, comunque qualcuno dice che la nostra è La più bella del mondo[1]. Mah.


Note:
[1] -> http://it.wikipedia.org/wiki/La_pi%C3%B9_bella_del_mondo_(programma_televisivo)

Link di approfondimento:
http://www.christusrex.org/www1/gardani/anticos2.html
http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2011/02/11/lo-scherzo-da-preti-del-concordato/

Fonti:
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
http://www.filodiritto.com/articoli/2006/08/costituzione-del-giappone/



Nessun commento:

Posta un commento