La storia era terminata
qui. In estrema sintesi circa un anno fa ho promosso un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario contro Poste Italiane che non ha rispettato i termini contrattuali per la chiusura di un c/c.
Forse siamo giunti all'epilogo. Sicuramente un po' in ritardo rispetto quanto mi aspettassi, ma siamo arrivati al pronunciamento dell'ABF il quale mi ha inviato copia della decisione n. 1839/12 del 01/06/2012 assunta dal Collegio ABF di Roma, formalmente per il ricorso all'ABF del sottoscritto vs/ Poste Italiane SpA.
Andiamo al diritto.
Riporto un estratto con alcune mie note.
Diritto
Il fatto di cui si controverte e' pacifico, essendo riconosciuto dal resistente il ritardo di circa due mesi nell'esecuzione della disposizione di chiusura del conto corrente, [...].
[...] si deve rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di chiusura del detto rapporto, pacificamente avvenuta in data 26/05/11, [...]
[...]
Resta da considerare la domanda risarcitoria che, ancorche' formulata in modo tecnicamente impreciso, e' chiaramente riferita anche al danno relativo al tempo impiegato per la soluzione della vicenda.
A tale riguardo questo Collegio non ignora l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il tempo libero - diversamente da quello impiegato per il lavoro - non costituisce, di per se', un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale [...] giacche' il suo esercizio e' rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, libera di sciegliere come impiegarlo, cosi' da differenziarsi profondamente dai diritti inviolabili dell'uomo che sono diritti irretrattabili", derivandone che la relativa lesione "non e' fonte di responsabilita' risarcitoria non patrimoniale" (Cass. 27/04/11 n. 9422).
E' evidente peraltro che tali considerazioni non possono assumere rilievo nel caso di specie, nel quale il sacrificio del tempo libero viene in considerazione sotto il profilo del danno patrimoniale. il quale, come piu' volte statuito da questo Collegio, e' da ritenersi certamente risarcibile, posto che ogni volta in cui la parte viene a trovarsi nella necessita' di svolgere attivita' rivolte a rimediare all'altrui inadempimento, "tali attivita' sono suscettibili di valutazione economica determinando quindi un pregiudizio di carattere patrimoniale, non solo quando siano state affidate dal danneggiato a terzi che le svolgano professionalmente e abbiano cosi' determinato esborsi pecuniari, ma anche nel caso, da ritenersi equiparabile al primo, in cui egli, anziche' procurarsi una prestazione sostitutiva di terzi, abbia svolto personalmente le attivita' in questione" [...].
Nella specie, in difetto di altri criteri, appare congruo riconoscere equitativamente a tal fine l'importo risarcitorio omnicomprensivo di € 100,00, che l'intermediario dovra' corrispondere al ricorrente, oltre interessi legali dalla data del reclamo all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese dela procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Simpatica l'espressione inziale e poi ripresa
"Il fatto di cui si controverte e' pacifico", personalmente utilizzavo tale espressione solo nel gergo ma vedo che e' anche utilizzata nel diritto. Qui si afferma che il conto e' stato chiuso, successivamente al reclamo presentato all'ABF.
Simpatica anche la constatazione che la mia domanda risarcitoria sia stata formulata in modo tecnicamente impreciso... in effetti lo sapevo gia'. Sono stato volutamente generico poiche' ho ipotizzato una interpretazione piu' favorevole alla parte ricorrente. Non so se sia stato cosi', ma per non rischiare di utilizzare un tecnichese inappropriato ho scelto un passaggio maggiormente orientato all'interpretazione.
Interessante la citazione dell'orientamento della Suprema Corte, di cui in realta' casualmente avevo gia' una marginale conoscenza, ma ne ho letto un po' di piu', in particolare che il Collegio ha espresso la sua inapplicabilita' nel caso in esame poiche' c'e' un danno patrimoniale.
Il conclusione del passaggio precedente, e' stato valutato un
danno verso il ricorrente di 100 euro piu' interessi.
P.Q.M
il Collegio ha accolto il ricorso, invitando l'intermediario a corrispondere oltre alla somma precedente quanto previsto dal regolamento, quindi 200 euro alla Banca d'Italia e 20 euro al sottoscritto.